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Cosa fare se il mio volo viene cancellato? La guida

 

Può capitare un pò a tutti di prenotare una vacanza, di recarsi anche il giorno della partenza in aeroporto e di vedere il proprio volo cancellato. Cosa spetta in questo caso a coloro che si ritrovano la vacanza rovinata o che comunque subiscono un danno per la mancata partenza?

 

La legge tutela i passeggeri in caso di volo cancellato, anzi in questo caso, come prima cosa, bisogna prendere in considerazione la normativa europea che stabilisce regole comuni, termini di assistenza e compensazione nel caso si verifichino tali imprevisti.

Vediamo di seguito cosa fare se il proprio volo viene cancellato e quali sono i diritti del passeggero.

 

 

Volo cancellato, quali sono i diritti del passeggero?

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Si parla di volo cancellato per indicare l’annullamento di una tratta aerea, che avrebbe dovuto regolarmente funzionare  che invece per un qualunque X motivo non viene più garantita.

Dal momento che i passeggeri possono partire per i motivi più disparati e dunque la mancata partenza può arrecare loro un danno, hanno diritto a richiedere un compenso, a titolo risarcitorio, alla compagnia aerea che annulla il volo. Precisiamo che tale diritto non può essere esperito in tre casi ovvero cancellazione del volo per condizioni meteo precarie, per chiusura dello spazio aereo e in caso di instabilità politica del paese di partenza o destinazione.

Tra i diritti del passeggero qualora sussistano i presupposti per fare richiesta di risarcimento troviamo la richiesta di rimborso del costo del biglietto e la prenotazione gratuita di un altro volo (purché si possano imbarcare il prima possibile).

A stabilire questa tipologia di copertura risarcitoria è stato l’articolo 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, nominato “Diritto a compensazione pecuniaria”.

Più precisamente il passeggero ha diritto a 250 euro per tratte fino a 1500 km, a 400 euro per tratti fino a 3500 km, a 600 euro per tratte maggiori di 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea.

Le somme appena descritte vengono dimezzate nel caso in cui a compagnia garantisca al passeggero un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispettivamente le due ore, le tre ore e le quattro ore.

Oltre al risarcimento di tipo economico, il passeggero ha anche diritto a ricevere assistenza. Può ad esempio beneficiare di consumazioni durante i tempi di attesa, può alloggiare gratuitamente presso un albergo se sono necessari pernottamenti. È possibile altresì effettuare due telefonate o invio di messaggi via telex, fax o mail.

 

 

Risarcimento con l’agenzia viaggi, come funziona

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Se il volo è stato prenotato tramite un tour operator o presso un’agenzia viaggi nulla vieta al passeggero di chiedere il rimborso dovuto alla compagnia aerea. In questo caso la procedura di rimborso viene fatta attraverso l’agenzia con la quale era stato prenotato il viaggio.

Di contro, se invece hai prenotato il biglietto in autonomia, puoi rivolgerti agli addetti presenti in aeroporto, chiedendo come presentare istanza di rimborso e quali eventualmente sono i documenti da produrre. Ti suggeriamo di conservare il biglietto, la carta d'imbarco e gli scontrini di spese extra sostenute a causa della sosta in aeroporto.

In termini di tempo, precisiamo che in caso di prenotazione volo con una compagnia aerea italiana, puoi presentare il tuo reclamo entro 2 anni a partire dalla data di partenza.

Viceversa, nel caso di compagnia estera cambia in base al paese di provenienza (ad esempio la compagnia belga consente di presentare istanza di rimborso entro un anno, quelle tedesche entro tre anni e cos’ via).

Se l’ufficio preposto non dovesse darti riscontro entro sei settimane dalla presentazione della richiesta di rimborso, ti basterà inoltrare un reclamo direttamente all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) tramite il loro sito web (selezionando la voce Diritti dei Passeggeri).

Per ogni evenienza potresti anche adire alle autorità giudiziarie, tramite giudice di pace, per far valere i tuoi diritti di passeggero assistito da un avvocato o da associazioni specifiche, come ad esempio sosviaggiatore.it.

 

 

Quando è possibile ottenere un rimborso?

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La convenzione di Montreal e il regolamento 261/2004/CE sono le due principali normative che tutelano i diritti dei passeggeri.

Elencano infatti tutti quei requisiti e quegli elementi caratterizzanti che consentono al passeggero di avanzare pretesa risarcitoria nei riguardi della compagnia che ha cancellato il volo.

 

L’indennizzo spettante a chi ha subito un danno dalla cancellazione del volo non può essere richiesto, oltre o casi già previsti in tre specifici casi, ovvero quando:

  • Il preavviso della cancellazione sia pervenuto al passeggero con almeno due settimane di anticipo;

  • L’avviso della cancellazione del volo sia stato accompagnato da un’offerta di volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario del biglietto originario;

  • La comunicazione del volo cancellato arrivi a meno di sette giorni dalla partenza ma viene proposto un volo alternativo con partenza di un’ora prima del previsto e con destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario del volo originale. Il passeggero sarà contattato direttamente telefonicamente a mezzo e-mail da parte della compagnia aerea manchevole.